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Centro Assistenza Fiscale 50& PIU'/PATRONATO ENASCO                                                 
Lo Studio grazie alla convenzione con il Caf 50 &PIU' ENASCO e' anche punto di raccolta e centro meccanogafico dello stesso .             I servizi offerti dallo studio per Assistenza Fiscale Caaf
  • SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE
  • Dichiarazione :Unico persone fisiche
  • Modelli 730
  • Modelli Isee
  • Modelli Red,
  • Dichiarazioni di successione.
    - DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730/2008 REDDITI 2007 Gentile collaboratore,
    • con la presente Le forniamo alcune indicazioni sulla tempistica relativa alla trasmissione telematica al CAF dei 730/2008, delle dichiarazioni per le detrazioni di imposta e dei modelli RED. Modello 730/2008 Il termine ultimo per la trasmissione telematica dei modelli 730/2008 al server del CAF Centrale e’ fissato al prossimo 10 Giugno. Purtroppo l’acquisizione dei file ministeriali non è attualmente possibile in quanto l’amministrazione finanziaria non ha ancora rilasciato una versione del software di controllo ENTRATEL correttamente funzionante.
    • La molteplicità di scarti ingiustificati che restituisce il diagnostico, ci vede costretti, nostro malgrado, ad attendere il rilascio di un nuovo aggiornamento prima di consentire l’invio.
    • Sarà nostra premura informarvi tempestivamente quando saremo in grado di acquisire i file.
    • Detrazioni d’imposta 2008
    • La scadenza per l’invio telematico al server del CAF relativi per le detrazioni d’imposta 2008 (INPS ed INPDAP) è fissato al prossimo 30 giugno. A tal proposito si comunica che a breve, dopo che gli enti pensionistici di riferimento ci avranno fornito le specifiche tecniche definitive, sarà distribuito l’aggiornamento software che consentirà: validazione, trasmissione telematica e stampe ufficiali.
    • Modello RED 2008 Poiché l’INPS non ha ancora definito una scadenza ufficiale per la trasmissione dei modelli RED2008, allo stato attuale possiamo solamente confermare che il portale di acquisizione rimarrà aperto sicuramente e almeno fino al prossimo 31 luglio (quando avremo indicazioni certe ve le comunicheremo attraverso apposita circolare). IMPORTANTE: è obbligatorio controllare attraverso gli abituali canali telematici del CAF , gli esiti degli invii effettuati, al fine di correggere e reinviare, entro i termini sopra stabiliti, eventuali dichiarazioni scartate dai rispettivi programmi di controllo per presenza di anomalie. Buon lavoro
      • In via generale si ricorda che il contribuente deve esibire al CAAF la documentazione necessaria per permettergli la verifica della conformità dei dati esposti nella propria dichiarazione dei redditi alle disposizioni fiscali vigenti. E’ necessario segnalare al CAAF ogni variazione rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente, come ad esempio: • nuova residenza anagrafica; • variazioni stato civile; • modifica dello stato di coniuge o di figlio fiscalmente a carico; • modifica dello stato di familiare fiscalmente a carico; • acquisto (anche per successione o donazione) e/o vendita di terreni e fabbricati o variazioni della quota di proprietà di immobili già posseduti; • locazione d’immobili e variazioni riguardanti il relativo canone annuo; • variazioni d’uso degli immobili posseduti; Salvo casi particolari, la documentazione da esibire al CAAF è la seguente: • copia del Modello 730 o del Modello Unico dello scorso anno; • ricevute delle deleghe di versamento Modello F24 (per i contribuenti che nell’anno precedente hanno presentato il Modello Unico); • tessera sanitaria, in cui è indicato il codice fiscale, oppure, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria, del dichiarante, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico; Per quanto riguarda i redditi: • certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e delle pensioni percepiti nel 2006, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico (mod. CUD 2008 o 2007); • certificazione attestante i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale; • certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2007; • attestazione rilasciata per altri redditi; • ricevute relative a spese sanitarie. In linea di massima, si fa presente che ai fini del riconoscimento della detrazione: • ricevute relative a spese veterinarie per animali domestici; • riguardo alla detrazione degli interessi per mutui ipotecari per acquisto dell’abitazione principale: • quietanze di polizze assicurative vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 (da cui risultino le caratteristiche che la polizza deve avere ai fini della detrazione o, in alternativa, attestazione di detraibilità dei premi da parte dell’assicurazione); • quietanze di polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani stipulate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2001. Dalle quietanze debbono risultare le suddette qualità specifiche della polizza. In caso contrario, è necessario esibire anche un’attestazione di detraibilità dei premi da parte dell’assicurazione; • ricevute relative a spese scolastiche (istruzione secondaria e universitaria); • ricevute relative a spese funebri in caso di morte di persone indicate nell’art.433 del Codice Civile; • altri giustificativi inerenti a spese detraibili dall’imposta lorda (erogazioni in denaro a favore di movimenti e partiti politici; a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale; a favore delle associazioni sportive dilettantistiche; i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso di cui all’art.1 della legge n.3818 del 1886; etc.). Ai fini del beneficio della detrazione del 36 per cento previsto per interventi di recupero del patrimonio edilizio: Per gli immobili ceduti da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, facenti parte di “interi fabbricati” oggetto di “restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione” da parte delle stesse: A T T E N Z I O N E A tal fine il si può: • CONSEGNARE AL CAAF COPIA DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE ICI PRESENTATA PER CIASCUN IMMOBILE POSSEDUTO NEL 2007, o della dichiarazione di successione, se l’immobile è stato acquisito per successione ed in seguito non è mai stata presentata alcuna dichiarazione ICI; • FORNIRE AL CAAF I DATI DEI FABBRICATI POSSEDUTI NEL 2007 (percentuale di possesso, categoria – ad esempio A/2, C6, etc. – e rendita catastale dell’immobile. Questi dati possono essere ricavati anche dall’atto di acquisto, a meno che nel frattempo non siano variati, o da visura catastale aggiornata) E LE ALTRE INFORMAZIONI PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DELL’ICI DOVUTA PER IL 2007 (presenza di eventuali condizioni che consentono di determinare l’ICI in misura diversa da quella ordinaria: ad esempio, unità immobiliare costituente abitazione principale del contribuente e/o dei suoi familiari, oppure box o cantina, di pertinenza della stessa, etc.); CHIEDERE AL CAAF DI EFFETTUARE A PAGAMENTO LE VISURE CATASTALI PER FORNIRE LA SITUAZIONE AGGIORNATA DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI.
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                I servizi di PATRONATO
                I servizi di PATRONATO
  • L' ENASCO METTE A TUA DISPOSIZIONE UNA SERIE di servizi RENDENDO PIU' TUTELATA OGNI TUA ESIGENZA Inoltre offre al contribuente Assistenza per :
  • Domande di Pensione, Vecchiaia Anzianita' Invalidita'
    • Controllo versamenti contributivi
    • Calcolo liquidazione per dip Privati
    • Tfr, E buonuscita dipendenti Pubblici
    • Area previdenza e lavoro
    • verifica posizione contributiva
    • calcolo liquidazioni per dip privati e buonuscita per did pubblici
    • assunzioni e gestione colf badanti
    • Supporto pratiche richiesta pensioni
    • prestazioni di Assistenza Sociale:
    • Pensione sociale ed assegno sociale
    • Reddito minimo di inserimento
    • Integrazioni e trattamento minimo
    • Maggiorazioni sociali
    • Pensione alle casalinghe
    • Assegni familiari a carico del comune
    • Domande di dissocpazione
    • Assegno maternita'lle casalinghe.
    - Ogni anno con l’adeguamento delle pensioni al costo della vita vengono rivalutati con la stessa percentuale (1,6% per il 2008) anche i limiti di reddito che il pensionato non deve superare per conservare il diritto ad alcune prestazioni pensionistiche. Ai nuovi tetti di reddito sono interessati soprattutto coloro che percepiscono la pensione integrata al “minimo” e in molti c’è la preoccupazione di perdere il beneficio, visto che ogni anno l’Inps procede al controllo tramite la dichiarazione reddituale (Mod. RED) che i pensionati debbono inoltrare tramite i CAF. Per capire con quale criterio viene attribuita l’integrazione dobbiamo ricordare anzitutto che l’Inps calcola la pensione sulla base dei versamenti effettuati. Ma se l’importo risulta inferiore al minimo di legge (443,12 euro al mese nel 2008) aggiunge la differenza, cioè un integrazione a totale carico dello Stato. Il calcolo della pensione minima Attenzione però, l’integrazione, che un tempo veniva concessa a chiunque avesse maturato il diritto a pensione, oggi è strettamente legata ai redditi personali per chi vive da solo e a quelli della coppia per chi è coniugato. La legge fissa determinati limiti di reddito che, come si è detto, vengono aggiornati di anno in anno in base al tasso di inflazione (costo della vita). E anche chi non li supera non è detto che riceva come integrazione la differenza tra la pensione maturata e il trattamento minimo. A seconda del reddito dichiarato può essere assegnata la misura intera o ridotta. Per chiarire meglio vediamo intanto come si presenta la situazione per i pensionati che vivono da soli. Nel 2008 possono contare sul trattamento minimo di 443,12 euro mensili se il loro reddito annuo non supera 5.760,56 euro, pari a 13 volte il trattamento minimo mensile. Se il reddito extra pensione si colloca tra 5.760,56 euro e 11.521,12 euro (il doppio del minimo annuale) l’integrazione spetta in misura ridotta, pari alla differenza tra quest’ultimo importo e il reddito conseguito. Per rendere meglio il concetto è bene fare l’esempio di un pensionato che ha maturato con i soli contributi una pensione di 200 euro al mese e possiede altri redditi (case, altre pensioni ecc..) per 9.000 euro l’anno. In questo caso l’integrazione è di 193,93 euro (11.521,12 – 9.000 : 13) per cui la pensione sarà di 394 euro al mese, inferiore quindi al trattamento minimo. I redditi personali e della coppia Il discorso diventa più complicato per le persone coniugate che devono superare in pratica un doppio sbarramento: quello del reddito personale che deve restare nei limiti sopra indicati e quello della coppia. Nel 2008 la situazione si presenta in questi termini: 1) reddito personale che non supera 5.760,56 euro e reddito della coppia non oltre 17.281,68 euro; in questo caso al pensionato spetta l’integrazione intera e viene quindi garantito il trattamento minimo di 443,12 euro al mese. 2) reddito personale compreso tra 5.760,56 e 11.521,12 e reddito della coppia compreso tra 17.281,68 e 23.042,24. In questo caso l’integrazione spetta in misura ridotta. La legge stabilisce che l’importo spettante è quello minore risultante dal doppio confronto tra il limite massimo di reddito personale (11.521,12) e quello effettivamente posseduto e tra il limite di reddito della coppia (23.042,24) e quello conseguito. Quali redditi E’ il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da bot e altri titoli. Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali. In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da: - la casa di abitazione; - le pensioni di guerra; - l’assegno di accompagno; - i trattamenti di famiglia; - i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità. Nella tabella che si riporta sono sintetizzati i requisiti per ottenere l’integrazione. PROSSIMO AGGIORNAMENTO MARZO 2008
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ANNO 2008: RED- ISEE- 730- ICI- UNICO- CONTRIBUTI- RICHIESTA PENSIONI- PROSSIMA SCADENZA 15 APRILE 2008 RED 2008